L’autore presenta e commenta la sentenza rotale c. Erlebach emanata del 23 novembre 2006 nella quale si dichiara (in seconda istanza) non constare de nullitate riguardo al difetto dell’uso sufficiente dell’intelletto dalla parte della convenuta (can. 1095, n. 1 CIC) e, nello stesso tempo (in terza istanza), constare de nullitate riguardo alla incapacità della stessa convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3 CIC).
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