Il diritto naturale al matrimonio di tutti i singoli uomini ha trovato la sua espressione sia nel diritto civile, tra l’altro polacco, sia nel diritto canonico. Questo diritto, come qualunque altro diritto, è pero soggetto a limitazioni, che possono essere introdotte quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dallo stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona. Più in particolare, le restrizioni al diritto al matrimonio possono essere ricondotte alla stessa struttura naturale di questo istituto o all’esigenza - diversamente sentita nelle varie epoche storiche - di salvaguardare determinati valori o finalità. Sia nella legge polacca sia nella legge ecclesiastica esistono delle limitazioni riguardanti il diritto al contrarre il matrimonio in certe circostanze.
Per quanto riguarda il diritto polacco quelle limitazioni provengono dalle premesse necessarie, dalle premesse formali e dagli impedimenti matrimoniali. Rispetto al diritto canonico invece le limitazioni di contrarre il matrimonio si deve distinguere fra le premesse ad validitatem matrimonii (gli impedimenti matrimoniali; il consenso matrimoniale; la forma canonica - sono le premesse necessarie) e le premesse ad liceitatem matrimonii (di natura formale).
Fra i due sistemi giuridici si osserva una notevole differenza circa le premesse del matrimonio causata dalla diversa ottica nel trattare lo stesso istituto matrimoniale.
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