Sullo sfondo delle note Allocuzioni di Giovanni Paolo II alla Rota Romana negli anni 1987 e 1988, in cui uno dei temi centrali è stata la questione dei presupposti antropologici come elemento indispensabile di un retto dialogo fra il giudicee i periti psicologi - psichiatri, L'A. ha delineato nell’introduzione l'oggetto dello studio, relativo alla questione di rilevanza (o meno) della visione antropologica del matrimonio all’interno del sistema del diritto canonico. Più precisamente, venne posta la questione fino a che punto gli elementi antropologici, formulati anche nella cost. Gaudium et spes, possano avere incidenza nei processi di nullità matrimoniale.
Nella prima parte dell’articolo viene segnalata la difficoltà metodologica nella determinazione dei contenuti antropologici, validi nella materia dei consenso matrimoniale. L'A. cerca di individuare i criteri formali, validi per una cernita dei contenuti elaborati nelle differenti antropologie (filosofica, teologica), con particolare indicazione del metodo trascendentale di Lonergan, adoperato da L. M. Rulla nella costruzione di una antropologia interdisciplinare. Nella seconda parte L'А. segnala la presenza degli elementi di natura antropologica all’interno di alcuni canoni del De matrimonio del CIC (in particolare nei cann. 1055 § 1, 1057 § 2) e quindi cerca di precisare la loro funzione nel testo legislativo tenendo soprattutto conto di due elementi caratteristici della legge canonica, ossia della sua finalità specifca e obbligatorietà.
La terza parte affronta direttamente il problema. L’esposizione è svolta attomo alle seguenti questioni specifiche:
a) la relazione fra il ≪ foedus≫ e ≪ contractus≫. L’ A. accetta il concetto del matrimonio integralmente inteso (foedus), tuttavia la struttura giuridica del matrimonio viene definita in sintonia con la teoria contrattualistica;
b) la validita (о nullità ) del consenso matrimoniale come categoria giuridica;
c) la funzione delle presunzioni che stanno alla base del CIC nella materia matrimoniale e in particolare delle presunzioni dette hominis formulate dal giudice.
Mentre le prime considerano la nullità del matrimonio come eccezione, le altre sono soggette ad un’evoluzione giurispmdenziale, rispecchiando la realtà umana concreta;
d) l’antropologia è la norma applicata nel foro canonico. In primo luogo l'A. Fa presente che l’interpretazione della legge a modo di sentenza giudiziale deve tener conto del fatto che le esigenze antropologiche non sono esterne alla legge in quanto per opera della revisione del CIC sono calate nelle nuove norme, sia di diritto sostantivo che processuale. D’altro canto il giudice ecclesiastico, per poter correttamente applicare il diritto, non può non condividere quella visione antropologica del matrimonio che ha il Legislatore.
In questo modo è stato posto sia il problema degli elementi antropologici esistenti all’interno del sistema del diritto matrimoniale canonico, come la susseguente „canonizzazione” legislativa delle constatazioni antropologiche. Di conseguenza l'А. ha cercato di determinare quanto quegli elementi siano rilevanti in materia di eventuale nullità del consenso matrimoniale. La proposta soluzione ridimensiona il problema, risolvendolo piuttosto nel campo dell’ interpretazione della legge, ma ammette pure la legittimita di una valenza diretta, bensi secondaria, delle esigenze di natura antropologica.
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