Nel contrarre matrimonio non basta il semplice uso della ragione ma occorre "sufficiens discretio iudicii" seu "iudicii maturitas contractui proportionata" (Gasparri). Il grado di "discretio" sufficiente e necessario per poter contrarre validamente si detentiina in riferimento ai diritti ed obblighi essenziali che si debbono scambievolmente dare e ricevere nel porre in essere il matrimonio. La "discretion iudicii"non e che la capacità di intendere e di volere il matrimonio, e quindi di "eligere e deliberare" liberamente di porre in essere quest'atto. Il "defectus discretionis iudicii" pub essere causato delle nevrosi (neurastenia, psicastenia, isteria) o dalle psicopatie (nelle sue diverse forme). La giurisprudenza rotale ha sempre considerato che soltanto la nevrosi o la psicopatia grave pub impedire la "discretio iudicii" proporzionata al matrimonio. Tra le prove della mancanza della "discretio iudicii" un ruolo molto omportante si deve attribuire alle "peritio iudicia- lis" con la quale tuttavia il giudice non può essere determinato.
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