Il principio dei can. 1057 § 1 della insostituibitità del consenso matrimoniale costituisce una peculiare e fondamentale caratteristica del matrimonio canonico, quella che lo differenzia, forse più di ogni altra cosa, dai modelli di matrimonio normalmente diffusi negli ordinamenti giuridici civili.
Oltre ad essere necessario ed insostituibile, il consenso matrimoniale è anche sufficiente a costituire il matrimonio.
Dopo aver sottolineato il ruolo indefettibile o svolto dal consenso matrimoniale delle parti nella costituzione del matrimonio, il legislatore cerca anche di definire più specificamente la natura (nel can. 1057 § 2) od l’oggetto (nel can. 1057 § 2 e 1055 § 1) dello stesso consenso.
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