Veröffentlicht am: 1993-12-10

Funkcje i stosowanie "precarium" w rzymskim prawie klasycznym

Jerzy Krzynówek
Prawo Kanoniczne
Rubrik: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.06

Abstract

In sintesi si possono desumere, dall’analisi dei testi presentati, le seguenti deduzioni: il precario,che nacque come rapporto gratuito, poteva essere usato anche per fini alimentari, ma nel periodo classico questa sua funzione non era primaria. L’analisi dei testi rileva che la funzione base del precario, nel periodo menzionato, era di dare una elasticità ai negozi con i quali esso veniva collegato. Questo fenomeno si verificava spesso nell’ambito dei contratti che tendevano al trasferimento della propriétà. Il precarista aveva molte volte una aspettativa all’acquisizione della propriétà della cosa che aveva chiesto in precario. Collegando il pignus о la vendita alla concessione precaria non si facevano soltanto gli interessi del precarista, il quale poteva sfruttare la cosa prima del perfezionamento del contratto, ma anche quelli del concedente che non aveva nessun interesse a tenere la cosa presso di sé, mentre aveva bisogno di assicurare il suo diritto oltre le normali azioni derivanti dal contratto stipulato. La prova che spesso si ricorreva alla pratica di collegamento del precario con gli altri contratti, si desume dal corso dello sviluppo post-classico dell’istituto in questione. In quest’ultimo periodo il precario era divenuto un contratto stipulato per un tempo prestabilito ed a pagamento; esso è stato classificato come contractus innominatus e tutelato con l’actio prescripti verbis, dunque avendo assunto queste nuove caratteristiche, in particolare l’onerosité, è diventato affine alla locatio conductio. I compilatori tentarono di restituire al precario la sua struttura classica, ma dai testi collocati nel titolo ,,De precario” e da altri, disseminati nelle diverse parti del Digesto (che fanno riferimento all’istituto in questione), traspare la mancanza di una concezione unitaria dell’istituto. L’assenza di una struttura unica ha comportato che, nel periodo giustinianeo, il precario non ha svolto una funzione ben definita.

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Krzynówek, J. . (1993). Funkcje i stosowanie "precarium" w rzymskim prawie klasycznym. Prawo Kanoniczne, 36(3-4), 137–148. https://doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.06

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