L’articolo presenta le considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano. E una glossa a D.23,2,43 pr.-3. dove è stato inserito un frammento del lib. 1 Ad legem Iuliam et Papiam di Ulpianio. Questa fonte rappresenta l’unica definizione giuridica a noi nota di prostituta (mulier quae palam corpore quaestum facit) e di prostituzione nel diritto romano. Per Ulpiano la prostituzione (palam corpore quaestum facere) è l’intrattenere rapporti sessuali ripetuti, palesi e senza scelta del partner, da parte di una donna che agisca in piena consapevolenza, pur se non necessariamente a scopo di lucro (nonostante l’ultimo elemento è stato controverso per gli stessi Romani).
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