L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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