Il can. 1101 § 2 CIC afferma che se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. L’esclusione dunque dell’indissolubilità (è una forma di simulazione parziale del consenso matrimoniale) significa la discrepanza fra dichiarato e voluto; in effetti è la volontà positiva di non impegnarsi per sempre. Nello suo studio l’autore presenta le sentenze della Rota Romana emanate dal titolo suddetto nell’anno 2001 e pubblicate nel volume 93. delle Decisiones seu Sententiae. Dopo aver indicato le fonti dell’indissolubilità del matrimonio si riferisce alle questioni seguenti: l’oggetto dell’esclusione, le forme e modi dell’esclusione, l’atto positivo di volontà, la prova dell’esclusione.
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