Come dicono i canoni 1684 e 1685 CIC alla sentenza o al decreto definitivo che dichiari la nullità del matrimonio, può essere apposto dal tribunale un divieto di contrarre un nuovo matrimonio. La rimozione di questo divieto porta i diversi problemi sia di natura essenziale sia di natura formale. In questo articolo cerco di evidenziare in modo generale i problemi fondamentali basando soprattutto sulla pratica dei tribunali ecclesiastici riconoscendo la particolarità di ogni singolo caso.
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