In questo articolo l’Autore ha compiuto un’analisi dell’interpretazione del can. 195 CIC. L’oggetto d’interesse è la questione del dovere dell’autorità ecclesiastica relativo al sostentamento delle persone rimosse dall’ufficio. Dall’analisi condotta risulta che il dovere di cui nel can. 195 CIC non ha un carattere giuridico, bensì solo morale. Tale natura dell’obbligo ha come conseguenza il fatto che l’autorità ecclesiastica non è tenuta in modo assoluto ad adempirlo. Pertanto la persona, che è stata privata dell’ufficio, non può perseguire la sua facoltà in via giudiziaria. Inoltre dal contenuto del can. 195 CIC risulta che l’adempimento dell’obbligo dipende da altri fattori. In particolare, dell’autorità ecclesiastica non è tenuta ad intraprendere alcun passo in questa materia nel caso in cui la persona privata dell’ufficio possiede un altro fonte di sostentamento, o se vi sia stato provvisto diversamente.
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