L’articolo riguarda la questione della procedura del processus brevior. In primo luogo, l’autore dell’articolo richiama l’attenzione sulle termini processuali richiesti per tribunale di primo grado il quale ha dichiarato la nullità del matrimonio e deve trasmettere di ufficio al tribunale di apello la sentenza, gli atti del giudizio e gli eventuali appelli delle parti e del difensore del vincolo. Inoltre presenta i concetti dei canonisti in quanto alla necessità di trasmettere alle parti l’osservazioni del difensore del vincolo della seconda istanza, redatte secondo il can. 682 § 2 CIC. Oltre a ciò porta le situazioni quando non esiste la possibilità di applicare la procedura di processus brevior: il processo documentale, la sentenza negativa ed anche di solito l’appello della parte convenuta contro la sentenza positiva. La certezza morale e la pronunzia del tribunale dev’essere preceduta da un attento esame degli atti. Ovviamente il tribunale di appello deve motivare il decreto in modo autonomo con motivi in iure e in facto e anche con speciale riferimento ai osservazioni del difensore del vincolo.
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