Dal 1 ottobre 1991 è in vigore il Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990. È la legislazione che corrisponde con la genuine tradizione orientale; per questo sebbene molte norme sono regulate identicamente in entrambi Codici, esistono anche le differenze essenziali. Fra le numerose questioni si trova anche il can. 826 CCEO e il can. 1102 CIC, che determinano diversamente gli effetti della condizione alla quale si trovi subordinata l’efficacia del consenso nella celebrazione del matrimonio e quindi la validità dello stesso matrimonio. Mentre CIC ammette l’apposizione di condizione presente o passata, promulgato 7 anni dopo CCEO sanziona la nullità del matrimonio celebrato sotto qualsiasi condizione. La mira dello studio è indicare le fonte della norma orientale per la spiegazione delle differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello orientale per quanto riguarda la condizione, e anche una prova di risoluzione problemi interrituali, le quali sono l’effetto delle regolazioni diverse.
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