Published: 2009-10-15

Il matrimonio condizionato secondo la tradizione e diritto delle Chiese Orientali cattoliche

Urszula Nowicka
Ius Matrimoniale
Section: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2009.14(20).04

Abstract

Dal 1 ottobre 1991 è in vigore il Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990. È la legislazione che corrisponde con la genuine tradizione orientale; per questo sebbene molte norme sono regulate identicamente in entrambi Codici, esistono anche le differenze essenziali. Fra le numerose questioni si trova anche il can. 826 CCEO e il can. 1102 CIC, che determinano diversamente gli effetti della condizione alla quale si trovi subordinata l’efficacia del consenso nella celebrazione del matrimonio e quindi la validità dello stesso matrimonio. Mentre CIC ammette l’apposizione di condizione presente o passata, promulgato 7 anni dopo CCEO sanziona la nullità del matrimonio celebrato sotto qualsiasi condizione. La mira dello studio è indicare le fonte della norma orientale per la spiegazione delle differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello orientale per quanto riguarda la condizione, e anche una prova di risoluzione problemi interrituali, le quali sono l’effetto delle regolazioni diverse.

Keywords:

marriage, conditional marriage, Catholic Eastern Church

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Nowicka, U. (2009). Il matrimonio condizionato secondo la tradizione e diritto delle Chiese Orientali cattoliche. Ius Matrimoniale, 20(14), 89–113. https://doi.org/10.21697/im.2009.14(20).04

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