Uno dei problemi più essenziali emergenti davanti al giudice dirigente la procedura della causa d’invalidità del matrimonio a titolo di esclusione dell'indissolubilità del matrimonio è l’affermazione e la dimostrazione che nel caso concreto è avvenuto l’atto positivo di volontà escludente „bonum sacramenti”, richiesto dal legislatore.
Alcuni dei giudici rotali esigono che questo atto di volontà escludente il bene dei sacramento sia un atto prevalente. Questo intendimento di fermezza e di forza dell’atto di volontà sembra iniquo. La richiesta, sembra troppo grande di come la prevede il legislatore, e suggerisce inoltre l’esistenza di due atti di volontà simultanei e contrastanti nella psiche dei nupturiente, mentre in realtà esiste un solo atto, positivus actus voluntatis excludens matrimonium, di cui una delle fasi (la fase di esecuzione) è l’espressione dell’accordo matrimoniale.
Nella procedura delle cause a questo titolo non appare necessario rivolgersi all’affermazione e alla dimostrazione della prevalenza della volontà simulatoria dell’accordo matrimoniale sulla volontà di contraire un patto matrimoniale. È sufficiente, concordemente con la volontà dei legislatore, per dimostrare l’esistenza di un atto positivo di volontà escludente il bene dei sacramento, indicare gli elementi costitutivi di questo atto, verificare la sua forza e la sua importanza ed effettuare una valutazione utile dell’operato della parte simulatoria dei matrimonio. L’affermazione dell’esistenza di questo atto di volontà al momento della contrazione dei matrimonio, poggiata sugli argomenti incontestabili provenienti dalla confessione dei simulatore, dalle cause e dalle circostanze della simulazione, può diventare per il giudice una fonte di sicurezza morale, richiesta dalla legge.
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