Nell’attuale dibattito teologico sulla persona del ministro del sacramento del matrimonio si tratta di capire il senso attribuito all’affermazione, che gli sposi „si conferiscono” il matrimonio.
Alla luce della visione personalista dei sacramenti esiste il pericolo di „cosificazione” dei sacramenti, quando si dice della mutua donazione dell'uomo e della donna. II segno sacramentale deve essere inteso in relazione con tutta la realtà della comunione matrimoniale, perchè essa è il segno visibile dell’alleanza di Cristo con la Chiesa. Gli sposi, in forza dei reciproco consenso, partecipano alla grazia sacramentale significata dal rito che li unisce. Perciò loro sono il soggetto del sacramento e anche i suoi ministri. II sacramento però è originariamente l’atto di Cristo e della Chiesa. Perciò la ministerialità degli sposi è da concepire entre il contesta cristologico – ecclesiologico, cioè in dipendenza da Cristo operante nella Chiesa e tramite la Chiesa. Da quando la Chiesa ha definito una forma canonica „ad validitatem” del sacramento del matrimonio, quella non può essere ignorata. In forza di quella forma il sacerdote assistente è incluso all’efficacia dell’atto sacramentale del matrimonio. La sua presenza e la sua azione fanno parte della forma canonica valida per la celebrazione del matrimonio - sacramento. Così sacerdote assistente - anche se non appartiene, in sostanza, al segno sacramentale - entra corne il suo componente. Quindi la sua presenza non può essere ridotta ad un’assistenza solo giuridica.
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