La relazione riproduce praticamente quella scritta dall’Autore in lingua italiana Principi ispiratori del libro VII del CIC, in AA. VV., I giudizi nella Chiesa. II processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio Villa Luzzago - Ponte di Legno, 30 giugno - 4 luglio 1997 („Quaderni della Mendola”, vol. 6), a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano 1998, 9-33.
Nella prima parte vengono descritti tre principi fra quelli fondamentali: 1. La centralità della potesta giudiziaria del Papa e del Vescovo diocesano, che determina tutte le strutture giudiziarie della Chiesa; 2. La centralità del concetto della certezza morale per tutta la dinamica processuale, e in modo particolare per la fase probatoria e discussoria; 3. La spiccata preferenza delle soluzioni stragiudiziali dei conflitti, postulata dalla natura stessa della Chiesa.
La seconda parte invece espone i seguenti altri principi ispiratori, che comunque sono fra quelli di grande importanza: 1. La sostanziale uniformità della legge processuale, ossia la scarsa applicazione dei principio di sussidiarietà, richiesta dalla struttura della potestà nella Chiesa, e soprattutto dal potere del Romano Pontefice in materia giudiziaria; 2. La possibilità dell’esercizio comune della potesta giudiziaria al livello delle Chiese particolari, ossia di erigere i tribunali interdiocesani; 3. La procedura chiara, breve, semplice, che tende a rendere più spedita la trattazione delle cause, non però meno seria e meno critica; 4. La centralità del processo contenzioso ordinario, da applicare sostanzialmente nelle cause tipiche dell’ordinamento canonico, 5. La procedura sostanzialmente scritta, che mira ad ottenere una giustizia più sicura; 6. La pubblicità del processo verso le parti, invece la segretezza, anche se non assoluta, verso gli altri.
Nella conclusione l'A. rileva che la norma del can. 1752, secondo cui „la salvezza delle anime [...] deve sempre essere nella Chiesa suprema legge”, era presente nell’imprimere nel diritto processuale canonico i principi esposti, e che detti principi come pure tutte le norme processuali devono essere interpretate alla sua luce.
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