Il can. 1095, n. 3 prevede che coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, sono incapaci di contrarre matrimonio. È stata infatti la giurisprudenza postconciliare della Rota Romana a delineare, nell'ambito della più generale incapacità al consenso matrimoniale, questa figura di deifetto di consenso che presenta aspetti del tutto peculiari. Dopo aver indicato gli obblighi essenziali matrimoniali (rispetto al "bonum prolis", al "bonum coniugum" al "bonum fidei" e al "bonum sacramenti") l'autore si occupa delle cause della incapacità, delle "proprietà" di essa (l'incapacità grave, antecedente, perpetua, assoluta - alcune questioni tuttavia sono dubbie), del ruolo dei periti nei processi matrimoniali "ob incapacitatem ex can. 1095, n. 3" e del carattere del titolo di nullità, previsto nel canone.
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