La proprietà dell'unità del matrimonio viene comunemente intesa non solo in senso giuridico-instituzionale, ma anche nel senso morale come vicolo di fedeltà reciproca che deve unire i due coniugi e che non consente di dividere con altre persone quel rapporto così intenso e profondo, sino a formare una sola carne, si forma di loro. Contrae cosi invalidamente chi non intende impegnarsi alla fedeltà versj l'altro coniuge, chi vuole riservarsi la libertà di avere relazioni extraconiugali. Mentre però la "unitas" constituisce una proprietà essentiale del matrimonio, la "fidelitas" appartiene solo "in suis principiis" (S. Tommaso d'Aquino) all'essenza del matrimonio. Ne segue, che il contraente che esclude la unità del matrimonio - vivendo p. es. in un paese dove regna il sistema della poligamia - nega o esclude sempre anche la volontà di obbligarsi. Colui pero che esclude la "fidelitas" deve inoltre provare, che ha escluso la volontà di obbligarsi e non solo la volontà di adempiere l'obbligazione. Nella giurisprudenza tradizionale della Rota Romana si ammette l'esclusione della volontà di obbligarsi solo nei casi, dove la forza o la intensità della volontà escludente equivale all'esclusione dell'unità del matrimonio. La giurisprudenza rotale più recente invece parla dell'esclusione del "bonum fidei" pure quando si sclude la "fidelitas" oppure il "bonum fidei" in senso più. stretto, cioè la "unitas copulae". guanto all'oggetto dell'esclusione del "bonum fidei", ha posto in luce l'importanza di negare all'altra parte il diritto esclusivo anziché dell' aspetto di concedere tale diritto ad una terza persona. Le prove relative alla negazione della fedeltà, come tutte le simulazioni di consenso, sono: la confessione del simulante, la cuasa della simulazione e le circostanze precedenti, concomitanti e conseguenti il matrimonio.
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