Published: 1991-01-15

L’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio (can. 1101 § 2)

Wojciech Góralski
Ius Matrimoniale
Section: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.1991.1.1.04

Abstract

Essendo l’indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi voul contrarre un matrimonio dissolubile (con positivo atto di volontà), sia in modo assoluto che ipotetico, contrae invalidamente (can. 1101 § 2).

La diffusione assunta dal divorzio ed il conseguente formarsi di una mentalità divorzista e, più in generale, aliena da tutto ciò che limita o coarta l’espansione della propria naturale libertà, rendono particolarmente frequente come capo di nullità Esclusione dell’indissolubilità del matrimonio. Esso viene oggi invocato più spesso dinnanzi ai tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali.

Riferendosi alla dottrina canonistica e alla recente giurisprudenza della Rota Romana l’autore presenta successivamente l’oggetto della esclusione del „bonum sacramenti”, la natura, le possibili forme e i modi dell positivo atto di volontà nonché le prove relative alla suddetta esclusione.

Keywords:

indissolubility of marriage, exclusion of indissolubility of marriage, canon 1101 § 2 CIC/1983

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Góralski, W. (1991). L’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio (can. 1101 § 2). Ius Matrimoniale, 2, 41–58. https://doi.org/10.21697/im.1991.1.1.04

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