II can. 1103 stabilisce che è invalido il matrimonio contratto a causa della violenza e del timore grave, incusso dall’esterno, anche senza intenzione di estorcere il consenso, per liberarsi dal quale uno è costretto a scegliere il matrimonio. Cosi il diritto canonico vuole proteggere la libertà di coloro che eleggono uno stato di vita.
Nello suo studio l’autore — riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza rotale — presenta l’analisi del canone citato nell’ordine seguente: la „ratio legis” (del canone), i requisiti del timore (gravita, „estrinsicità”, timore indiretto, unica possibilità per liberarsi dal timore), la presenza del timore nel momento della celebrazione del matrimonio (oppure la „suspicio metus”), il timore riverenziale, la fonte dell’invalidità del matrimonio „ob vim et metum”, la prova del timore (l’aversio, la costrizione).
Nei rispettivi capitoli si sottolinea le differenze tra il can. 1103 e il can. 1087 del codice del 1917.
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