Published: 1992-01-15

La partecipazione delle parti processuali nella ,,litis contestatio” nel processo canonico per dichiarare la nullità del matrimonio

Andrzej Dzięga
Ius Matrimoniale
Section: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.1992.1.1.04

Abstract

Le parti processuali nelle cause matrimoniali sono l’attore e il convenuto. Il difensore del vincolo ha nel processo i diritti analoghi. In werità la lite si svolge invece fra la costatazione della presunzione della legge: „il matrimonio N.N. è valido” e la tesi dell’attore: „il mio matrimonio è invalido”. In questa lite il difensore prende la parte della validità del matrimonio. Il convenuto invece può difendere la validità del matrimonio o impugnarlo insieme con l’attore oppure essere assente.
Con il termine „litis contestatio” si definisce la sola decisione con la quale il giudice stabilisce la formula del dubbio oppure tutta la fase preliminare del processo fino al decreto della litis contestatio. Q uesta fase può svolgersi nei modi seguenti: 1. La corrispondenza fra il giudice e le parti processuali finita col decreto della contestatione della lite; 2. Il decreto del giudice in base al solito libello introduttorio; 3. La sessione davanti al giudice finita col suo decreto; 4. Nelle cause più difficili: la corrispondenza fra il giudice e le parti con la successiva sessione finita col decreto del giudice.
Durante la fase della litis contestatio a ll’attore ed al convenuto spettano i seguenti diritti: 1. Prendere l’iniziativa processuale; 2. Scegliere il modo di procedere chiedendo la sessione; 3. Suggerire al giudice la formula del dubbio; 4. Accettare la formula del dubbio stabilita dal giudice. Inoltre nella fase dell’istruzione le parti possono chiedere il cambiamento della formula del dubbio. Al difensore del vincolo spettano i diritti uguali oltre che suggerire qualcun titolo d ’invalidità del matrimonio.

Keywords:

party to a case, nullity of marriage

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Dzięga, A. . (1992). La partecipazione delle parti processuali nella ,,litis contestatio” nel processo canonico per dichiarare la nullità del matrimonio. Ius Matrimoniale, 3, 55–69. https://doi.org/10.21697/im.1992.1.1.04

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