Nel Codice di Diritto Canonico si usa la parola „peritus” nel senso largo e ,,pe- ritus” nel senso stretto del termine, cioè perito giudiziale. Per essuere un perito nel senso largo ci vuole la scienza teoretica, accademica, oppure la scienza realmente posseduta, almeno la scienza pratica, l’esperienza. Un perito giudiziale dovrebbe avere la scienza teoretica, accademica, ed essere un vero esperto nel metodo scientifico, poiché un perito nel senso largo è spesso anche il giudice stesso. Lo scopo specifico dell’opera del perito giudiziale è dare la vera relazione scientifica sui capitoli definiti dal giudice.
Il perito giudiziale è chiamato al processo nel modo fondamentale oppure nel modo supplementare. Il modo fondamentale consiste in questo: il giudice con un decreto speciale nomina il perito, quando lo decide il diritto (secondo il can. 1680) o lo stesso giudice consultando le parti oppure secondo la proposta delle parti stesse, e chiede al perito una relazione scritta e l’esame giudiziale. Eallora la vera prova ufficiale. Nel modo supplementare invece la parte propone la relazione scritta fatta fuoriprocesso, che il giudice deve accettare, oppure la parte chiama il perito privato sempre con il beneplacito del giudice stesso. In questo caso basta la relazione scritta e l’esame non è più necessario, però può essere richiesto.
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