L’esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio costituisce, secondo il can. 1101 § 2 del “codex iuris canonici” e il can. 824 § 2 del “codex canonum Ecclesiarium Orientalium”, il titolo di nullità del matrimonio. Una proprietà essenziale del matrimonio é l’indissolubilità /kan. 1056 eie e kan. 776 § 3 ccEccl. Orient./ che va sotto il nome di “bonum sacramenti”. Essendo 1’ indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi vuol contrarre un matrimonio dissolubile, sia in modo assoluto che ipotetico, non intende il matrimonio voluto da Dio e contrae invalidamente.
L’autore presenta la figura giuridica del suddetto titolo di invalidità del matrimonio riferendosi successivamente al positivo atto di volontà, ai modi della esclusione /directe-indirecte, absolute-hipotetice/, alla prova della esclusione /confessio simulantis, causa simulationis, circumstantiae/ e alla relazione del kan. 1101 § 2 al kan. 1099 eie /considerato come aulomono/.
Download files
Citation rules
Cited by / Share