Opublikowane: 2000-10-16

Znaczenie prawne zwrotu "bonum coniugum" w kan. 1055, par. 1 KPK

Wojciech Góralski
Ius Matrimoniale
Dział: Rozprawy i artykuły
https://doi.org/10.21697/im.2000.5(11).03

Abstrakt

L’introduzione della finalità del bonum coniugum nel can. 1055, par. 1 del CJC del 1983, come fine istituzionale sullo stesso piano e con la stessa rilevanza giuridica del bonum prolis, viene generalmente connessa alla dottrina del Concilio Vaticano II, nella quale si sottolinea l’aspetto personalistico del matrimonio.

L’analisi del contenuto giuridico dell’espressione bonum coniugum dovrebbe determinare dove e come questo termine si inserisca nello schema tradizionale che distingue tra essenza, fini e proprietà del matrimonio. È evidente che il termine bonum coniugum non esprime un valore о proprietà о attributo del matrimonio. II bonum di questo nuovo termine va predicato non dei matrimonio, ma dei coniugi; non denota una proprietà del matrimonio, bensi qualcosa - il bene dei coniugi - che il matrimonio deve causare. Sembra pure evidente che il bonum coniugum non si situi nella linea delle proprietà, bensi in quella dei fini.

Per quanto riguarda il bonum coniugum riguardo all’essenza del matrimonio occore dire che questo bono non appartiene all’essenza dei matrimonio. All’essenza del matrimonio appartiene invece solo l’ordinatio dei matrimonio al bonum prolis. Quest’ultimo essendo il fine costituzionale dei matrimonio non si può identificare con la sua essenza.

L’ essenza dei bono dei coniugi consiste in donare se stessi coniugi reciprocamente l’uno all’ altro come marito e mogile. In altre parole, l’essenza dei bonum coniugum consiste nell’impegno di volere per sempre il bene dell’altro che si incarna nella donazione reciproca delle persone per la costituzione dell’unione conjugale ordinata al reciproco perfezionamento personale.

La violazione del bene dei coniugi può invalidare il matrimonio. Una esciusione positiva (can. 1101, par. 2 del CJC) di questo bono (e più precisamente esciusione della ordinazione del matrimonio al bonum coniugum) nella prattica coincide con 1 ≫esciusione di uno dei bona matrimoniali, o di tutte i tre (si tratta cioè della simulazione del consenso matrimoniale: totale о parziale). Relativamente alla incapacità di assumere gli obblighi essenziali provenienti dalla ordinazione del matrimonio al bono dei coniugi si può dire dell’invalidità del matrimonio ob incapacitatem (can. 1095, n. 3 del CJC).

Słowa kluczowe:

bonum coniugum, kanon 1055 §1 KPK

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Zasady cytowania

Góralski, W. (2000). Znaczenie prawne zwrotu "bonum coniugum" w kan. 1055, par. 1 KPK. Ius Matrimoniale, 11(5), 43–62. https://doi.org/10.21697/im.2000.5(11).03

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