La prima ipotesi delineata can. 1095 (n. 1) riguarda quei soggetti che mancano di sufficiente uso di ragione. Se il consenso matrimoniale deve essere prima di tutto un atto umano, chi non è capace di questo non è neppure àbile ad esprimere quello. Una volta stabilita dalla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico l'opportunità di codificare positivamente i principi di legge naturale, il legislatore ha inserito nel can. 1095 quella ipotesi omettendo giustamente qualsiasi riferimento alle eventuali cause (previste nei schemi della suddetta ommissione: malattia mentale o grave turbamento psichico (della mancanza di sufficiente uso di ragione). Quelle cause nei singoli casi devono essere riscontrate da chi deve giudicare o sulla abilità di chi intende celebrare il matrimonio o sulla nullità di quello già contratto.
Tra le cause della mancanza di sufficiente uso di ragione la giurisprudenza rotale indica la malattia mentale sensu stricto (psichosi) e ciò in una forma permanente cioè abituale nonché qualsiasi grave turbamento psichico, come per stato di complete ubriachezza, o di ipnosi o per effetto di sostanze tossiche. Tale incapacità è stata inoltre prevista dal codice e riguarda la persona minore di sette anni.
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