Il diritto dello Stato della Città del Vaticano (SCV) è costituito da una pluralità di fonti, provenienti anche da ordinamenti giuridici esterni. In particolare, nello SCV il diritto canonico (diritto della Chiesa cattolica) è anche diritto dello Stato, per il legame necessario che esiste tra lo SCV e la Santa Sede.
La legge 7 giugno 1929, n. II, disciplinava le fonti del diritto dello SCV e prendeva in considerazione in modo esplicito solo il Codice di diritto canonico (della Chiesa latina) e le Costituzioni Apostoliche.
Nel 1983 è stato promulgato il nuovo Codice di diritto canonico per la Chiesa latina (CIC). Nel 1990 è seguito il Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO). La nuova legge vaticana 1° ottobre 2008, n. LXXI, ha sostituito la precedente legge del 1929: secondo l’ampia formulazione dell’art. 1, oggi tutto il diritto canonico è la prima fonte del diritto dello SCV. Nella Città del Vaticano è dunque applicabile come diritto dello Stato anche il diritto canonico orientale, non solo quello del Codice orientale, ma in termini ben più ampi tutto il corpus giuridico canonico delle Chiese d’Oriente.
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