II concetto di potere esecutivo è preso dalla teoria del diritto laico.
Se tu ttav ia vienne Ujsaito nel Codice di D iritto Canonico non si deve
dimenUicare che il potere esecutivo è uma parte del potere ecclesiastic o
e pertanto mon puo differire da qussto, II potere ecclesiastieo infatti è
com pletam ente ad attato alla n atu ra e al ca rałte re della Chiesa. Non
è pertanto possibile trasfeirire ii concetto ed ii suo contanuio letteralm ente compreso, dalia teoria del diritto laico alla oanoniiistfca.
L ’am bito del potere esecutivo in fatti non puó lim itansi a controllare
che la legge ve:iga m essa in atto e che gili organii delPiorgandzzazione
esegua.no i loro compliti nell’am bito delle loro competenze. P er poter
assolvere i suiod. com piti in una concreta com unità, senza violare le
com petenze del potere legislative o giudiziiarto, il potere esecutivo, dato
il dinamiico carattere del potere nella Chiesa, dowrebbe possedere la
liberté che le è propria — sem pre nandiilmeno en tre :i limditi delle sue
coimpetenze — presentare linizffiative, provvedere aile niecesisiità, ecc. Esso,
quale p arte del diritto canonico, possiede inoltre una propria n atu ra
e un carattere irr.iipetibile e pertanto l’applicaziione ad esso dei concetti
laiei puó soltanto falsare il pensiiero diel legislatore.
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