Opublikowane: 2011-12-10

Przyczyny i procedury wydalania duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary

Krzysztof Nykiel
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.01

Abstrakt

La conferenza intende illustrare le cause e la procedura per le quali un chierico possa essere colpito con la pena di dimissione dallo stato clericale. Le cause sono la commissione da parte dello stesso di delitti gravi, descritti nel motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela di Giovanni Paolo II del 30 aprile 2001, in cui sono state, a distanza di nove anni, apportate delle modifiche sia per quanto riguarda le norme sostanziali, che procedurali. Tali modifiche vengono descritte nella prima parte della Conferenza. Queste nuove Norme sui “Delitti Riservati”, approvate da Papa Benedetto XVI il 21 maggio 2010, sono state pubblicate il 15 luglio 2010. Il testo in parola, che tratta dei delitti riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede, contiene le Norme Sostanziali (artt. 1-7) e quelle Processuali (artt. 8-31) ed è stato il punto di riferimento per presentare le cause e la procedura che il predetto Dicastero osserva nel giudicare i casi di delicta reservata. A queste Norme si aggiunge anche una lunga prassi del Dicastero nel trattare simili casi. Per la commissione di questi gravi delitti (ad esempio: contro la fede, i Sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza, nonché contro la morale, specialmente l’abuso sessuale di minori), i chierici colpevoli, secondo la gravità del crimine da loro commesso, possono essere puniti anche con il massimo della pena, ovvero con la dimissione dallo stato clericale o la deposizione. Nella seconda parte della Conferenza viene esposta la procedura seguita dalla Congregazione nei casi di delicta reservata e le relative possibili soluzioni, esaminando i singoli casi. Il chierico accusato di aver commesso un grave delitto come, ad esempio, l’abusosessuale di minore, può, una volta accertatane la colpevolezza e ricorrendo gli estremidi cui all’art. 21 delle Normae, essere dimesso dallo stato clericale sia tramite la viagiudiziale sia anche percorrendo le vie alternative del processo amministrativo o dellapresentazione diretta delcaso al Romano Pontefice. In quest’ultima ipotesi il casoviene presentato al Santo Padre con il previo voto favorevole della Congregazione,motivando la richiesta dell’inflizione della succitata pena con la dicitura “pro bono Ecclesiae“ oppure, per i casi particolarmente gravi, “in poenam”. In via graziosa è contemplata anche la dispensa dagli obblighi che derivano dall’Ordine Sacro, inclusoil celibato, a seguito di supplice istanza dell’oratore-reo. La Conferenza si conclude con il richiamo ai due canoni 292-293 CIC che determinano la situazione canonica dei chierici che hanno perso lo stato clericale.

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Zasady cytowania

Nykiel, K. . (2011). Przyczyny i procedury wydalania duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary. Prawo Kanoniczne, 54(3-4), 31–52. https://doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.01

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