Opublikowane: 2010-01-09

Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną

Marek Stokłosa
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.06

Abstrakt

Uno tra i doveri della vita religiosa si riferisce all’obbligo di residenza nella propria casa religiosa nella quale i membri della comunità osservano la vita comune dell’istituto. L’oggetto proprio della norma canonica del can. 665 § 1 è la permanenza abituale del religioso nella propria casa religiosa. Tuttavia, per esigenze dello stesso istituto, come pure per motivi personali, il religioso può assentarsi dalla propria casa religiosa, però con l’autorizzazione del competente superiore. Questo allontanamento potrebbe essere trattato come una semplice uscita quotidiana, o può diventare una vera assenza di breve termine, o un’assenza prolungata. Tutte queste uscite quotidiane per ragioni tanto ministeriali, quanto personali, devono essere regolate dai superiori locali, non dai superiori provinciali, per mezzo di permessi concessi secondo le usanze della rispettiva comunità, che possono essere ad actum o abituali, espressi o taciti, o anche impliciti e presunti. Il diritto comune, dopo aver stabilito l’obbligo di risiedere nella propria casa di assegnazione, determina che spetta al superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, concedere, per una giusta causa, a un religioso, di vivere fuori delle comunità dell’istituto (“extra domum instituti”) per un tempo che non superi la durata di un anno, a meno che non si tratti di malattia del religioso, tempo dei suoi studi, o di apostolato svolto in nome dell’istituto. È da osservare il fatto che la suddetta norma del diritto comune fa tacitamente una distinzione tra assenza prolungata dalla propria casa per dimorare in un’altra casa dell’istituto, dall’assenza prolungata dalla casa dell’istituto in genere. Considerando che il primo tipo di assenza non viene contemplato dal diritto comune, il diritto proprio potrà stabilire norme applicative più particolareggiate. Il superiore maggiore, con il consenso del proprio consiglio, può concedere, a norma del can. 665 § 1, la licenza di assenza dalla casa dell’istituto per un periodo superiore a un anno per motivo di malattia, di studio o di apostolato svolto a nome dell’istituto.

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Zasady cytowania

Stokłosa, M. . (2010). Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną. Prawo Kanoniczne, 53(1-2), 105–128. https://doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.06

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