Fra le questioni riguardo all’interpretazione del can. 1095, n. 3 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si deve indicare quella che tocca l’ammissibilità dell’incapacità relativa, cioè ad nuptias determinatas. Il valore giuridico di questa incapacità è infatti ammessa da coloro che valorizzano – nell’applicazione del suddetto canone – quella maggiore attenzione al dato personale ed interpersonale che dal Concilio Vaticano II in poi si è imposta nella considerazione del vincolo coniugale. Questo valore è negato, al contrario da chi si attesa su rigorose posizioni „istituzionalistiche”. Dopo aver esposto gli argomenti dei sostenitori della teoria sulla rilevanza giuridica dell’incapacità relativa, l’autore presenta l’atteggiamento opposto dei rappresentanti della dottrina e della giurisprudenza rotale. Nella critica della tesi sul valore giuridico dell’incapacità relativa proveniente da parte di quelli canonisti ed uditori rotali (si tratta dell’opinione assolutamente prevalente e comune) si sottolinea che l’incapacità si può dire relativa soltanto riguardo all’oggetto del consenso matrimoniale (gli obblighi essenziali del matrimonio), non riguardo alla persona dell’altro contraente.
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