La presenza del difensore del vincolo al processo di nullità del matrimonio è sempre necessaria; in caso contrario gli atti sono nulli. Anche se si notano a volte posizioni che tendono a ridimensionare il suo ruolo o ridurlo a qualche insignificante adempimento formale. Il Santo Padre Giovanni Paolo II nei suoi discorsi al Tribunale della Rota Romana ha detto molte volte che sarebbe grave errore considerarla di minore importanza perché il suo intervento sarebbe di grave danno per la retta amministrazione della giustizia. Il difensore del vincolo non è in opposizione alle parti, ma collaboratore alla scoperta della verità oggettiva del matrimonio. Poiché la sua funzione non si limita al formale riassunto degli atti o ad alcune superficiali osservazioni. La funzione del difensore del vincolo assume importanza particolare nel tribunale di appello. Egli deve analizzare tutti gli atti e la sentenza della Ia istanza, contemporaneamente proponendo ed esponendo tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità. I giudici, devono tener conto delle osservazioni del difensore del vincolo, decidono – secondo il can. 1682 § 2 CIC – della conferma della sentenza della Ia istanza con proprio decreto oppure ammettano la causa all’ordinario esame del nuovo grado. Questi obblighi del difensore del vincolo al tribunale di appello e anche gli elementi che egli deve tenere conto nel suo lavoro, sono lo scopo del seguente articolo.
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