l’Autore concentra la sua attenzione sullo specifico istituto della rimozione dall’ufficio ecclesiastico che si fa per il diritto stesso. L’analisi viene focalizzata sulle disposizioni contenute nel can. 194 §§ 1- 2 CIC e dell’art. 79 § 2 del Regolamento generale della Curia Romana. L’istituto della rimozione ipso iure dall’ufficio, ovvero in virtù del diritto stesso, è caratterizzato dal fatto che il detentore dell’ufficio lo perde automaticamente qualora incorre nelle condizioni stabilite dalle citate norme. Le suddette statuizioni normative sono dei tipici atti giuridici che limitano il libero esercizio dei diritti da parte del soggetto. Perciò sono soggette ad un’interpretazione stretta (cann. 18 e 36 § 1 CIC). Ne deriva che questo meccanismo della rimozione dall’ufficio trova applicazione esclusivamente nei limiti delle suddette ipotesi normative.
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