II Codice di Giovanni Paolo II si distingue per il suo carattere pastorale. Il suo scopo principale consiste nella realizzazione, al modo suo, della missione salvifica della Chiesa. Nel Codice la persona ci viene presentata in modo seguente: dimorante (advena) - nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero (peregrinus) - se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago ( vagus) - se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio (can. 100). Vengono usati anche gli altri concetti che vogliono rilevare la multiforme situazione umana di essere in cammino. Il Codice di Diritto Canonico del 1983 non presuppone di presentare dei precetti particolari e ben sistemati in campo della pastorale dei migranti. In questo Documento troviamo soltanto le regole universali e ordinari che esigono una esplicazione e specificazione dentro la legge speciale. II Codice quindi ci offre solo la base per i chiarificazioni ulteriori che competono alla legislatura più specifica. Cosi si impone come lo strumento che sollecità constantemente la nostra sensibilità ai problemi della migrazione e ai diritti dei singoli migranti. Il Codice espone simultaneamente i principi che sono stati recentemente riesaminati in vista della mobilita umana. Quest’ insieme dei fatti fa percepire il nuovo Codice di Diritto Canonico come il Documento Ecclesiale in cui la pastorale dei migranti ha ottenuto il suo posto ben preciso e rilevante. Cosi è stata formulata e garantita la base solida per i futuri soluzioni giuridici in questo campo.
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