Opublikowane: 2011-06-10

Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa

Marek Stokłosa
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2011.54.1-2.02

Abstrakt

La Congregazione per il Clero ha pubblicato il 18 aprile 2009 la lettera circolare indirizzata agli ordinari diocesani, informando su tre facoltà speciali che sono state concesse dal papa Benedetto XVI alla Congregazione stessa il 30 gennaio 2009. Queste facoltà riguardano la riduzione allo stato laicale di quei sacerdoti che si macchiassero di colpe particolarmente gravi o hanno abbandonato il loro ministero senza chiedere la riduzione allo stato laicale. Successivamente questo dicastero ha provveduto, il 17 marzo 2010, a inviare la seconda lettera a tutti gli ordinari, trasmettendo in allegato „le linee procedurali per la trattazione dei casi in oggetto, unitamente all’elenco dei documenti necessari al completamento dell’istruttoria nella fase locale”. Tra le facoltà speciali concesse dal Papa alla Congregazione per il Clero figura, innanzitutto, la facoltà di trattare i casi di dimissione dallo stato clericale „in poenam, con relativa dispensa da tutti gli obblighi decorrenti dall’ordinazione, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella condotta di vita irregolare e scandalosa; e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto comandamento”. La seconda facoltà concede alla Congregazione autorità di intervenire „per infliggere una giusta pena o penitenza per una violazione esterna della legge divina o canonica”; mentre in casi veramente eccezionali e urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento da parte del reo, si potranno anche infliggere „pene perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero”. Infine, la terza facoltà riguarda la dichiarazione della perdita dello stato clericale per i chierici che abbiano abbandonato il ministero „per un periodo superiore ai cinque anni consecutivi, e che persistano in tale assenza volontaria e illecita dal ministero”. Queste facoltà non sostituiscono l’attuale normativa sulla perdita dello stato clericale stabilita dal can. 290 CIC, va vanno incontro – come ha spiegato nella radio vaticana il Card. Claudio Hummes, Prefetto della Congregazione per il Clero – alle „molte nuove situazioni alle quali la legge canonica non era in grado di dare adeguate risposte”. In questi casi, quando esiste la comprovata impossibilità di presentare da parte del sacerdote la richiesta per ottenere la dispensa dagli obblighi dello stato clericale e anche esistono gravi difficoltà nella celebrazione di un processo penale giudiziale, gli stessi ordinari possono avviare il processo amministrativo nei confronti di questi sacerdoti, salvo il loro diritto di difesa che deve essere sempre garantito. Però l’applicazione di questa procedura amministrativa non è automatica, ma deve essere approvata dalla Congregazione.

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Stokłosa, M. . (2011). Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa. Prawo Kanoniczne, 54(1-2), 43–75. https://doi.org/10.21697/pk.2011.54.1-2.02

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