Opublikowane: 2004-12-10

Ordynariusz a "Delicta graviora" zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary

Dariusz Borek
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2004.47.3-4.04

Abstrakt

In quest’articolo è stata presentata la recente normativa riguardante Delicta Graviora riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La fonte dell’attuale normativa in questa materia costituiscono Normae de gravioribus delictis promulgate da Giovanni Paolo II con la Lettera Apostolica motu proprio Sacramentonim Sanctitatis Tutela, del 30 aprile 2001. Da sua parte la Congregazione il 18 maggio 2001 ha inviato, a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica come pure agli Ordinari e Gerarchi interessati, Epistula sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. L’articolo è stato diviso in due parti. Nella prima sono analizzati i delitti riservati alla Congregazione. Come risulta dalle Norme i delitti riservati sono otto. Quattro di loro riguardano l’Eucaristia, si tratta: della profanazione delle specie consacrate; dell’attentata celebrazione о simulazione della celebrazione eucaristica; della concelebrazione con ministri di comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale del sacerdozio; della consacrazione di una materia senza l’altra о anche l’una e l’altra però fuori della celebrazione eucaristica in sacrilegum finem. Tre delitti riservati riguardano il sacramento della Penitenza, si tratta: dell’assoluzione del complice nel peccato contro sesto comandamento; della sollecitazione a violare il sesto comandamento in occasione della confessione; della violazione diretta del sigillo sacramentale. Infine un delitto riservato riguarda i buoni costumi, si tratta quindi del delitto contro il sesto precetto del Decalogo compiuto da un chierico con un minore al di sotto di diciotto anni d’età. Nella seconda parte dell’articolo si è preso in considerazione il modo di comportarsi da parte dell’Ordinario. Questo ultimo dopo aver ottenuto la notizia di uno dei delitti di cui sopra deve compiere l’indagine previa secondo quanto previsto nei cann. 1717-1718 CIC/83. La seconda parte dell’articolo è stata quindi dedicata alla presentazione dei passi che bisogna fare durante l’indagine previa.

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Zasady cytowania

Borek, D. (2004). Ordynariusz a "Delicta graviora" zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary. Prawo Kanoniczne, 47(3-4), 97–146. https://doi.org/10.21697/pk.2004.47.3-4.04

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