Il testo spiega il ruolo del perito nel processo canonico, in modo specifico nelle cause di nullità di matrimonio per difetto di consenso e il suo rapporto con il giudice, tenendo conto della distinzione dei rispettivi ruoli. Il perito ha il compito di illuminare il giudice circa la natura e la gravità della malattia o anomalia del coniuge di cui si tratta. Egli deve fornire al giudice le conseguenze concrete dello stato psichico del soggetto. La prova peritale è tutta in funzione di illuminare il giudice per consolidare i mezzi di prova già acquisiti e pervenire alla certezza morale.
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