L’articolo presenta il problema del delitto più grave consistente nella registrazione o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente. Inizialmente l’articolo illustra l’evoluzione della problematica nel diritto canonico. Nel diritto canonico ci sono tre simili regolazioni riguardanti questo problema (anno 1973, 1988 e 2010). La legge del 2010 – ultima regolazione – stabilisce che Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico. Dall’altra parte l’articolo presenta le considerazioni sul tema di interpretazione di verbo latino captare. Negli studi canonici troviamo trattate due ipotesi sul tema questo verbo. Alcuni canonisti dicono che captare significa registrare, altri spiegano che captare significa captazione. L’autore ha considerato le conseguenze pastorali riguardanti questa problematica.
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