Una Chiesa cattolica, ma due Codici. Uno il legislatore, una la fede, identici i dogmi, ma 22 Chiese con riti diversi: 21 Chiese cattoliche orientali e una Chiesa latina. Dalla giusta determinazione dell’appartenenza o del passaggio da una Chiesa all’altra dipende la validità o la liceità di molti atti giuridici di un fedele. Ma non è il rito liturgico, né il luogo del battesimo, né la persona del ministro che determina l’appartenenza giuridica di qualcuno alla Chiesa, bensì la norma del diritto. L’ascrizione si realizza per sempre, ma il legislatore permette, in determinate circostanze, il cambiamento di appartenenza. Le questioni sono state regolate nei cc. 111-112 CIC e nei cc. 29-38 CCEO. Alcuni argomenti sono regolati in modo identico, altri differenziano e altre regolazioni mancano nella legislazione latina. Lo scopo del seguente articolo è l’analisi delle norme rispettive, in considerazione delle difficoltà d’interpretazione e dal punto di vista delle proprie opinioni sulle vertenze.
Pobierz pliki
Zasady cytowania
Cited by / Share