Il passaggio a un altro istituto è uno dei primi modi previsti dal can. 684 del Codice del 1983, con cui avviene la separazione di un religioso dal proprio istituto. Essa viene prospettata dal legislatore in tre ipotesi: - passaggio da un istituto religioso a un altro; - passaggio da un monastero “sui iuris” a un altro sempre “sui iuris” dello stesso istituto, o federazione, o confederazione; - passaggio ad un istituto secolare o una società di vita apostolica, o viceversa. Il passaggio del religioso, però, non interrompe l’appartenenza allo stato religioso, ma cambia solo lo specifico della sua vocazione. I voti emessi nell’istituto di provenienza rimangono, ma con il passaggio definitivo devono essere osservati secondo le regole e il carisma del nuovo istituto. Il passaggio del religioso ad un altro istituto consiste solo nel fatto della perdita della sua incorporazione o iscrizione nell’istituto d’origine, con i relativi diritti e doveri, a favore dell’acquisto della nuova incorporazione, comprese tutte le sue conseguenze, nel nuovo istituto dopo aver emesso di nuovo la professione a norma del diritto. Il passaggio può essere determinato da varie cause. Il motivo può constare nella ricerca da parte del religioso di un’attuazione più piena e perfetta della sua vocazione, che si realizza nella volontà di Dio. Gli altri motivi del passaggio potrebbero essere: la debolezza fisica o psicologica, che non permette di affrontare la vita austera di un istituto, o la possibilità di vivere in maniera più piena la propria consacrazione in un altro istituto che abbia uno stile di vita più sensibile alle caratteristiche della persona. Purtroppo ci sono anche quelle causate da un malcontento dovuto a contrasti con i propri superiori, o l’inadattabilità alle costituzioni e regole. L’oggetto del presente studio consta nella descrizione delle tre summenzionate ipotesi del passaggio, degli elementi fondamentali della loro procedura e infine degli interventi dei competenti superiori.
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