Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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