Il Codice di diritto canonico (1983) contiene le norme circa il sacramento dell’unzione degli infermi che riguardano: il modo di celebrare, il ministro ed i destinatari di questo sacramento. Dieci canoni (998-1007) però non esauriscono tutta la realtà connessa con il dono del sacramento dell’unzione affidato alla Chiesa come la continuità della missione salvifica di Gesù che consiste fra altro nel guarire gli infermi (cf. Mc 6,13). Bisogna dunque approfondire i sopra menzionati canoni con lo sguardo teologico, per sottolineare, che: a) i ministri del sacramento dell’unzione sono soltanto i sacerdoti (vescovi e presbiteri); b) il destinatario di questo sacramento è il malato grave, che incomincia ad essere in pericolo di morte per malattia o per vecchiaia; c) la materia del sacramento è l’olio di oliva o, secondo l’opportunità, un altro olio vegetale; d) l’unzione si fa sulla fronte e sulle mani con la formula sacramentale dove parola e sacramento costituiscono un tutto inseparabile. Gli effetti del sacramento dell’unzione invece sono: l’unione alla passione di Cristo, in quanto la sofferenza diventa partecipazione all’opera salvifica di Gesù; la grazia del conforto, della pace e del coraggio, della fede e fiducia nel Signore, della fortezza contro le tentazioni di scoraggiamento e di angoscia; una grazia ecclesiale, dal momento che la Chiesa intercede per il bene del malato; la guarigione dell’anima del malato e anche quella del corpo se tale è la volontà di Dio; il perdono di eventuali peccati e finalmente la preparazione all’ultimo passaggio di coloro che stanno per uscire da questa vita. I punti nodali dell’articolo: 1. Cristo nel sacramento dell’unzione degli infermi. 2. Il compito della Chiesa. 3. I destinatari del sacramento. 4. Gli effetti del sacramento dell’unzione.
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