La querela di nullità contro la sentenza è il mezzo particolare del diritto a servizio delle parti nel processo giudiziario. Con essa s’impugna la validità della sentenza, ma non s’impugna la sua giustizia (per questo abbiamo l’appello). Le cause di nullità sono sempre di natura obiettiva e sono giudicate in base a non conservare le condizioni determinate dal diritto. L’attuale Codice di Diritto Canonico e l’istruzione Dignitas connubii distinguono una nullità insanabile ed una sanabile della sentenza. Le cause di primo tipo di nullità, causate da difetti più radicali, sono impossibili di sanatoria e sono definite dal can. 1620 CIC (art. 270 della Istruzione). Le cause di nullità sanabili, spesso di carattere puramente formale, sono determinate dal can. 1622 (art. 272 della Iatruzione). L’analisi consiste nell’applicazione delle norme comprese nelle altre norme del diritto, in considerazione del carattere particolare del processo matrimoniale.
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