L’istituto comunitario ha carattere dinamico ed i suoi singoli membri,
ed anche interi gruppi, dovrebbero parteciparne nel modo più attivo.
I membri degli Istituti sono consacrati a Dfc> im modo particolare, non
soltanto per quanto riguarda la loro persona, ma anche 1’edificazione
delà Chiesa e la salvezza del mondo. I superiori non soltanto devono
essere al servizio del bene dei loro subalterni, ma anche della propria
comunità, delà Chiesa particolare e universale, „in communiome”.
Se la collaborazione è possibilmente armoniosa non possono essere
violati i pensieri fondamentali e i principi dei fondatori delPistituto,
espressi nelle Costtiuzioni. Abbracciamo essi la natura, lo scopo, lo
spirito ed il carattere dell’istituto ed anche le sane tradizioni. Il Nuovo
Codice garantisce agli istituti la dovuta autonomia di vita all’interno
dell’istituto stesso. Ciô non vieta tuttavia ehe nelle quesiioni ehe rigu-ardano 1’apo.stolato del culto pubblico e altre opere apositoliche, siano
soggetti all’autoritä del vescovo diocesano, che e responsabile per la
coordkiazione di tutto l’apostolato svolto ’ nel terreno a lui afüdato.
Non ci si puö pertanto richiamare all’antico concetto di esenzione,
podche la questione e - stata interam ente regolata dal Concilio Vaticano
II e dal Codice; ciö tuttavia non puö limitare il potere del Papa a servirsi, in un concreto caso, deH’esenziane in un campo piü vasto.
£ pertanto necessaria una cooperazione armoniosa, che rispeitti i poterii reciproci che derivano sia dal potere del vescovo diocesaino, sia dagli elementi essenziali della vita di un dato istituto. Per questo motivo,
affidando concrete opere apostoliche, si dovrebbero stipulare adeguati
accordi; si puö qui inoltre applicare la legge che prevede la presentazione dei candidati agli uffici e ai compiti nella Chiesa particolare
da parte dei superiori maggiiord religiosi. Sono anche necessari i permessii, previsti dalla legge, quando si voglia fiondare o mutare la destinaziotne di una concreta casa religiosa. La consultazione con il vescovo
e invece imdispensabile quando si tratti di chiudere una qualche casa.
II vescovo diocesaoo ha invece maggiiioiri poteri quando ai tra tti di
istituti basati sul diritto diocesano nonche dei cc.dd. conventi indipendenti.
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