Published: 2003-06-15

Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O.

Wojciech Góralski
Prawo Kanoniczne
Section: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.04

Abstract

L’art. 10,1 del concordato stipulato il 28 luglio 1993 fra la Santa Sede e la Repubblica Polacca prevede la nuova forma della celebrazione del matrimonio (religioso con gli effetti civili). La legge matrimoniale polacca, adattata il 24 luglio 1998 alla regolazione concordataria, ha introdotto i necessari cambiamenti al Codice familiare e tutelare nonche alle altre leggi. Nello stesso tempo il legislatore polacco ha esteso analogicamente la possibilità di contrarre il matrimonio religioso con gli effetti civili alle 10 altre chiese ed associazioni confessionali. Secondo la nuova legge polacca le premesse del carattere costitutivo che condizionano gli effetti civili del matrimonio religioso sono: 1) la manifestazione della concorde volontà degli sposi, espressa in occasione della celebrazione del matrimonio, di produrre dal loro matrimonio gli effetti civili; 2) la trascrizione della celebrazione del matrimonio nei registri statali. L’autore presenta sia le suddette premesse (con la critica della seconda) sia la procedura prevista per la nuova forma della celebrazione del matrimonio in Polonia.

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Góralski, W. . (2003). Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O. Prawo Kanoniczne, 46(1-2), 91–110. https://doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.04

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