Delle cause ecumeniche di ambedue i codici (il Codice di Diritto Canonico ed il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali) permettono ai loro fedeli la celebrazione del matrimonio davanti al ministro acattolico (ortodosso), esigendo l’osservanza della forma canonica della celebrazione solo per la liceità. Ora nell’interpretazione dei canoni 1127 § 1 CIC e nei canoni 834 § 2 CCEO si deve richiamare l’attenzione su tre questioni: il termine ministro sacro (sopratutto se il matrimonio misto è celebrato nella chiesa cattolica può essere benedetto dal diacono); in che cosa consiste l’intervento di un ministro sacro richiesto dalla norma latina; e che cosa s’intende con l’espressione: le restanti esigenze del diritto, quali devono essere conservate nella celebrazione del matrimonio misto con la parte acattolica orientale. Questi problemi sono presenti nelle considerazioni di tanti canonisti, ma purtroppo non c’è tra loro concordanza.
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