Il diritto di associazione dei fedeli riconosciuto con il Concilio Vaticano II e tradotto giuridicamente nel Codice di diritto canonico del 1983 riguarda anche i chierici, che possono dunque associarsi per perseguire interessi legati al loro ministero. Questo diritto richiede un chiarimento sulle caratteristiche di queste associazioni, che non dovranno mai essere un sindacato dei chierici, in contrasto con l’autorità, né una copia dell’organismo di rappresentanza già previsto dal CIC nella diocesi, il Consiglio presbiterale. Questa riflessione circa il rapporto tra presbiterio e associazioni clericali rappresenta così un aspetto centrale per comprendere la natura e la funzione del ministero presbiterale e il corretto rapporto con il Vescovo nella Chiesa particolare.
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