Dopo vent’anni di convivenza coniugale da cui nacquero sei figli la moglie è stata delusa da due processi ecclesiastici (negli Stati Uniti) in cui il suo matrimonio, accusato dal marito („ob defectum discretionis iudicii et incapacitatem psychicam uxoris”), è stato dichiarato nullo ai sensi del can. 1095, n. 3. Dopo aver interposto (dalla convenuta) il ricorso alla Segnatura Apostolica la causa fu esaminata dalla Rota Romana in terza istanza. Nella sentenza rotale del 23 II 1990 c. Bruno, al proposto dubbio „an, constet de nullitate matrimonii?” il turno a risposto „negative” prendendo in considerazione — tra l’altro — la presunzione secondo cui la convivenza coniugale protrattasi per molti anni e dalla quale e nata numerosa prole rimane contraria alla gravita delle perturbazioni psichiche.
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