L’articolo riguarda la presunzione giuridica del can. 1107 del CIC quale svolge un ruolo importante nel campo di diritto matrimoniale, non soltanto per caso che funzionava nel Codice del 1917 e poi è stato introdotto nel Codice attuale, ma pertanto che può essere applicato per casi particolari dei matrimoni uniti. L’autore di articolo richiama l’attenzione che si può verificare la situazione quando nonostante che il consenso è stato manifestato, il matrimonio sarà invalido. La causa di questa situazione può essere l’esistenza dell’impedimento oppure la mancanza della forma canonica, sebbene il consenso esiste ma non è efficace. In questo caso si applica il can. 1107 CIC, quale presunta la durezza del consensus praestitus. Anzi, la presunzione esiste fino a quando non si possiede la certezza di richiamo del consenso. La manifestazione del consenso matrimoniale in questa situazione particolare, (quale sicuro nessuna l’autorità non può sostituire), produce due conseguenze: per primo le parti possono richiamare il suo consenso oppure per secondo essi possono fare sanatio in radice. Questa pratica dimostra la grande perseveranza del consenso matrimoniale prestato dalla parte di comunità della Chiesa cattolica.
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