Pubblicato il: 1992-06-05

Leges de plebiscitis

Jan Zabłocki
Prawo Kanoniczne
Sezione: Articoli
https://doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.13

Abstract

Nella definizione data da Capitone (Gell. 10. 20. 2) si legge che per lex deve intendersi una delibera di carattere generale votata da popolo о plebe su proposta della magistratura. L’efficacia vincolante dei plebisciti, in quanto votati dai soli plebei senza il concorso dei patrizi, veniva tuttavia messa in dubbio (G. 1. 3). Varie fonti (Plin. Nat. hist. 16. 10. 37; Gell. 15. 27. 4; D. 1. 2. 2. 8; Inst. 1. 2. 4) sostengono che i plebisciti siano stati equiparati alle leggi soltanto con l’emanazione della legge Hortensia. Il racconto di Livio informa tuttavia che l’efficacia dei plebisciti era già stata regolamentata in due leggi anteriori: in primo luogo nella lex de plebiscitis (Liv. 3.54-55), votata sotto il consolato di L. Valerio e. M. Orazio, che avrebbe equiparato alle leggi i plebisciti che erano stati votati subito dopo la secessione della plebe; e in secondo luogo nella lex de plebiscitis (Liv. 8. 12. 14-16), votata su proposta del dittatore Publio Filone, che avrebbe riconosciuto vincolante per tutto il popolo qualsiasi plebiscito cui fosse concessa l’auctoritas patrum. Ma in breve una successiva lex Publilia Philonis statui che l’auctoritas patrum avrebbe dovuto concedersi preventivamente; e per qualche tempo non fu chiaro se tale disposizione riguardasse anche i plebisciti. Il problema fu definitivamente risolto dalla lex Hortensia, emanata nel periodo della dittatura di Ortensio.

Regole di citazione

Zabłocki, J. . (1992). Leges de plebiscitis. Prawo Kanoniczne, 35(1-2), 237–246. https://doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.13

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