Il Concilio di Adge (506) decise che si poteva adempiere il precetto festivo soltanto nella propria chiesa parrocchiale. Questa norma si è diffusa nella Chiesa latina e sopravviveva fino al Concilio di Trento (1545-1563), quantunque già in precedenza essa fosse stata indebolita dal diritto consuetudinario che permetteva di soddisfare l’obbligo, in determinate situazioni, anche in altre chiese parrocchiali, e anche, grazie ai privilegi papali, nelle chiese degli ordini mendicanti. Dal Concilio di Trento in poi i fedeli possono essere soltanto invogliati all’adempimento del precetto nella propria chiesa parrocchiale. Inoltre i loro concesso farlo negli oratori semi-privati, semi-pubblici, in alcuni oratori privati, e fuori dei luoghi sacri, partecipando alla Messa celebrata sugli altari portatili. Nella normativa vigente attuale basta partecipare alla Messa celebrata in qualunque luogo, però la celebrazione eucaristica fuori del luogo sacro richiede, per la liceità, il previo consenso dell’Ordinario.
Il precetto festivo viene adempiuto attraverso la partecipazione alla Messa celebrata nel rito cattolico. Dal XIX secolo i cattolici latini e orientali possono adempierlo partecipando alla Messa nel rito diverso dal loro proprio. Mentre il “Direttorio ecumenico” (1967) aveva ammesso anche la possibilità di adempierlo occasionalmente attraverso la partecipazione alla Messa celebrata dai non cattolici, il “Direttorio ecumenico” (1993) attuale ha abrogato espressamente questo privilegio.
La partecipazione alla Messa cattolica celebrata da un sacerdote scomunicato, interdetto, sospeso, se la sua pena è pubblica, adempie il precetto festivo, però un fedele può essere punito con giusta pena per la partecipazione in essa.
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